Comunicare la sostenibilità
Guida alla Direttiva UE 2024/825
Come operatore turistico, ti accompagniamo passo passo in questo adeguamento.
Per arginare il fenomeno dell’ambientalismo di facciata (spesso noto in ambito internazionale come greenwashing), l’Unione Europea ha introdotto un quadro normativo stringente. La Direttiva UE 2024/825, segna una svolta: l’obiettivo è garantire ai consumatori informazioni veritiere e complete, permettendo loro di scegliere con fiducia e consapevolezza.
Il nostro compito è accompagnare la tua attività in questo adeguamento, trasformando un obbligo di legge in un elemento di trasparenza verso i visitatori.
Ti invitiamo pertanto a controllare e aggiornare con attenzione tutte le informazioni presenti sul tuo sito internet, sui portali di prenotazione e nei materiali promozionali, adeguando ove necessario nomi, loghi, slogan e descrizioni. Per allinearti alla Direttiva e garantire la totale trasparenza della tua offerta, assicurati che i contenuti diffusi rispettino i seguenti criteri:
- Affermazioni ambientali generiche: non utilizzare espressioni generiche come “verde”, “eco/ecologico”, “amico della natura”, “rispettoso dell’ambiente” o “bio/biologico”. Questi termini possono essere usati solo se possiedi dati concreti e dimostrabili o certificazioni riconosciute;
- Adozione di etichette certificate: qualsiasi marchio o logo di sostenibilità esposto deve basarsi rigorosamente su schemi di certificazione accreditati da enti terzi indipendenti o istituiti direttamente da autorità pubbliche, escludendo categoricamente l’uso di marchi auto-referenziali;
- Dichiarazioni basate sulla compensazione delle emissioni: formulazioni come “a impatto climatico zero”, “climaticamente neutri” o “a zero emissioni di CO2” non potranno più essere utilizzate se fondate esclusivamente sull’acquisto di crediti di carbonio; questi ultimi, inoltre, dovranno avere una comunicazione separata e trasparente;
- Esaltazione di caratteristiche parziali o obbligatorie: evita di definire la tua attività come “ecologica” o basandoti su singole azioni isolate (come la sola raccolta differenziata o l’uso di luci a basso consumo). Sii specifico nel descrivere i singoli interventi. Inoltre, non presentare come tue iniziative volontarie quelle pratiche ambientali che costituiscono già un obbligo previsto dalla legge (es. “no plastica monouso”).
- Comparazioni non documentate: qualsiasi paragone relativo al tuo impatto ambientale rispetto a medie di mercato deve essere rigorosamente documentato. L’affermazione può essere pubblicata solo se supportata da dati misurabili e oggettivi, indicando al pubblico i criteri di calcolo utilizzati.
- Piani futuri concreti e misurabili: le dichiarazioni relative a traguardi futuri (come il raggiungimento della “neutralità climatica“) sono consentite unicamente se supportate da un piano d’azione aziendale concreto, vincolato a obiettivi intermedi misurabili e sottoposto al monitoraggio sistematico di verificatori indipendenti.
Ti segnaliamo che l’applicazione definitiva della direttiva nel nostro Paese è prevista per il 27 settembre 2026; tuttavia, in questo percorso di adeguamento non sei solo. Siamo al tuo fianco per fornirti tutto il supporto necessario, rispondere a qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento e accompagnarti passo dopo passo.
Insieme, possiamo trasformare questo obbligo normativo in una preziosa opportunità di trasparenza per la tua impresa e per l’intera destinazione!
Info e mappa
Approfondisci:
Fonte normativa: Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio
Altro materiale consigliato: Guida sintetica alla Direttiva UE
